Art. 28.
       Composizione e votazione del Consiglio di leva di mare

  Il numero, le sedi e il territorio di giurisdizione dei Consigli di
leva  di  mare  sono  corrispondenti a quelli degli Uffici di leva di
mare previsti dal successivo articolo 33.
  Il Consiglio di leva di mare e' composto:
    a)  dal  comandante  del  porlo o, in sua vece, dall'ufficiale di
porto piu' anziano della Capitaneria di porto, presidente;
    b) da un ufficiale di porto del Compartimento marittimo, membro;
    c)  da  un  capitano di lungo corso, nominato dal Ministro per la
difesa, membro;
    d)  da  un  ufficiale subalterno o in mancanza, da un ufficiale o
impiegato della Capitaneria di porto, segretario senza voto.
  Nelle sedute per l'esame degli iscritti, un ufficiale medico, o, in
mancanza, un medico chirurgo civile, assiste il Consiglio di leva, in
qualita' di perito sanitario.
  Il  Consiglio  di  leva,  con  l'assistenza  del  perito sanitario,
accorta il grado di idoneita' tisica degli iscritti di leva.
  Il Consiglio di leva: decide a maggioranza di voti.
  L'intervento di due membri compreso fra questi il presidente, basta
per rendere legali le decisioni.
  A parita' di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le
voci,  salvo  che  la  decisione  non  rifletta l'idoneita' fisica al
servizio  militare,  nel qual caso prevale il voto conforme al parere
del medico.
  Le sedute del Consiglio di leva di mare sono pubbliche.