Art. 29.
Oneri gravanti sulle Amministrazioni  comunali  per  il funzionamento
                    dei Consigli di leva di terra

  Le  Amministrazioni comunali delle citta' ove hanno sede i Consigli
di  leva  di  terra  provvedono  a fornire i locali per le sedute dei
Consigli  stessi,  gli  oggetti di cancelleria e quanto e' necessario
per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei
locali comunali suddetti.
  Le   spese   relative,   comprese  quelle  del  personale  all'uopo
occorrente, sono a carico delle Amministrazioni comunali.