Art. 29.
Oneri gravanti sulle Amministrazioni comunali per il funzionamento
dei Consigli di leva di terra
Le Amministrazioni comunali delle citta' ove hanno sede i Consigli
di leva di terra provvedono a fornire i locali per le sedute dei
Consigli stessi, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessario
per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei
locali comunali suddetti.
Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo
occorrente, sono a carico delle Amministrazioni comunali.