Art. 10. Gli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 12. - Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, e a chiunque svolga attivita' economica o professionale, i cui beni siano andati perduti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che intendono riattivare o ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte sono concessi: a) un contributo a carico dello Stato: del 50 per cento della spesa per le imprese industriali e commerciali, o che comunque svolgono un'attivita' economica del 70 per cento della spesa per le imprese artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397; b) un finanziamento da parte di istituti o aziende di credito convenzionate ai sensi dell'articolo 19, con garanzia dello Stato per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19 e quello suddetto; c) un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte. Gli stessi benefici sono concessi alle imprese di cui al primo comma che intendono installare nuovi impianti o attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti e costituire le necessarie scorte. La corresponsione del contributo e' effettuata in base a stati di avanzamento della riattivazione, ricostruzione e installazione degli impianti o attrezzature e della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. Nei casi in cui la spesa determinata ai sensi del successivo articolo 14 non superi l'ammontare di due milioni, e' concesso il contributo nella misura del 100 per cento. Art. 13. - Le provvidenze di cui all'articolo 12 si applicano anche alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in conseguenza dello sgombero degli abitati. La ricostruzione e l'installazione di attrezzature delle aziende commerciali o artigiane puo' avvenire anche in localita' diversa da quella originaria, purche' nel territorio delle province di Belluno, di Udine e limitrofe. La ricostruzione e l'installazione di un nuovo impianto industriale puo' anche avvenire in localita' diversa da quella originaria, purche' nell'ambito dei comprensori di cui al precedente articolo 3. Art. 14. - Le domande per ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della presente legge devono essere corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'impianto o dell'attrezzature danneggiati, o di ricostruzione o di installazione di un nuovo impianto od attrezzatura, e dalla documentazione dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti. L'entita' della spesa per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o delle attrezzature danneggiate o distrutte e per la ricostituzione delle scorte ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dagli articoli 12 e 13 sara' determinata, per ciascuna Provincia, con decreto del prefetto in conformita' al parere espresso dalle Commissioni presiedute dal presidente della Provincia e composte dai rappresentanti dei comuni di Longarone, Castellavazzo e Erto e Casso, dell'intendente di finanza, dei direttore provinciale dell'ufficio del tesoro, del capo dell'ufficio tecnico erariale, del direttore provinciale dell'ufficio del lavoro, del presidente della camera di commercio e di tre rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative e nominati dal prefetto".