Art. 10.

  Gli articoli 12, 13 e 14 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono
sostituiti dai seguenti:

  "Art. 12. - Alle imprese industriali, commerciali ed artigiane, e a
chiunque svolga attivita' economica o professionale, i cui beni siano
andati  perduti  nei  territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che
intendono  riattivare  o  ricostruire  gli impianti e le attrezzature
danneggiate o distrutte sono concessi:
    a)  un  contributo  a  carico dello Stato: del 50 per cento della
spesa  per  le  imprese  industriali  e  commerciali,  o che comunque
svolgono  un'attivita'  economica del 70 per cento della spesa per le
imprese  artigiane e per le piccole imprese commerciali che abbiano i
requisiti  previsti  dall'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n.
1397;
    b)  un  finanziamento  da  parte di istituti o aziende di credito
convenzionate ai sensi dell'articolo 19, con garanzia dello Stato per
la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore
al  3  per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in quindici
anni,  restando  a  carico  dello  Stato  la  differenza fra il tasso
fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19 e quello suddetto;
    c)  un contributo del 100 per cento della spesa occorrente per la
ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte.
  Gli  stessi  benefici  sono  concessi  alle imprese di cui al primo
comma  che  intendono  installare  nuovi  impianti  o attrezzature in
sostituzione  di  quelli  danneggiati  o  distrutti  e  costituire le
necessarie scorte.
  La  corresponsione  del contributo e' effettuata in base a stati di
avanzamento  della riattivazione, ricostruzione e installazione degli
impianti   o   attrezzature  e  della  ricostituzione  delle  scorte,
accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.
  Nei  casi  in  cui  la  spesa  determinata  ai sensi del successivo
articolo  14  non  superi  l'ammontare di due milioni, e' concesso il
contributo nella misura del 100 per cento.

  Art. 13. - Le provvidenze di cui all'articolo 12 si applicano anche
alle imprese costrette a trasferire gli impianti e le attrezzature in
conseguenza dello sgombero degli abitati.
  La  ricostruzione  e  l'installazione di attrezzature delle aziende
commerciali  o  artigiane puo' avvenire anche in localita' diversa da
quella  originaria, purche' nel territorio delle province di Belluno,
di Udine e limitrofe.
  La ricostruzione e l'installazione di un nuovo impianto industriale
puo'  anche  avvenire  in  localita'  diversa  da  quella originaria,
purche' nell'ambito dei comprensori di cui al precedente articolo 3.

  Art.  14.  -  Le  domande  per  ottenere le provvidenze di cui agli
articoli  12  e  13  della presente legge devono essere corredate dal
progetto    dei    lavori    di    riattivazione    dell'impianto   o
dell'attrezzature  danneggiati, o di ricostruzione o di installazione
di   un  nuovo  impianto  od  attrezzatura,  e  dalla  documentazione
dell'impianto od attrezzatura danneggiati o distrutti.
  L'entita'  della  spesa  per la riattivazione o ricostruzione degli
impianti  o  delle  attrezzature  danneggiate  o  distrutte  e per la
ricostituzione   delle   scorte   ai   fini  dell'applicazione  delle
provvidenze  previste  dagli  articoli 12 e 13 sara' determinata, per
ciascuna Provincia, con decreto del prefetto in conformita' al parere
espresso  dalle Commissioni presiedute dal presidente della Provincia
e  composte dai rappresentanti dei comuni di Longarone, Castellavazzo
e Erto e Casso, dell'intendente di finanza, dei direttore provinciale
dell'ufficio  del tesoro, del capo dell'ufficio tecnico erariale, del
direttore  provinciale  dell'ufficio del lavoro, del presidente della
camera  di  commercio  e  di  tre  rappresentanti rispettivamente dei
datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori designati dalle organizzazioni
sindacali piu' rappresentative e nominati dal prefetto".