Art. 11.
Dopo l'articolo 14 della  legge  4  novembre  1963, numero 1457, sono
                    inseriti i seguenti articoli

  "Art.  14-bis. - Ai fini della determinazione della spesa di cui al
secondo  comma  dell'articolo  14, si tiene conto della potenzialita'
produttiva  dell'impianto  danneggiato  o  distrutto e altresi' della
misura dei prezzi, alla data di approvazione della spesa, del maggior
costo   derivante   dall'adozione  di  perfezionamenti  tecnici  agli
Impianti ed alle attrezzature e di ogni altro elemento utile.
  Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 13 della presente
legge   si   tiene   conto   anche  di  quanto  dell'impianto,  delle
attrezzature e delle scorte puo' essere trasferito.
  Nel  caso  di  riattivazione o di ricostruzione di un impianto o di
attrezzature  aventi  una  capacita'  produttiva  superiore  a quella
dell'impianto o attrezzatura danneggiati o distrutti sono applicabili
le  provvidenze  previste  dal  successivo articolo 19-quater, per la
parte  di  spesa eccedente quella determinata ai sensi del precedente
primo comma.
  Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 12, per la eventuale
maggiore   spesa  rispetto  a  quella  che  sarebbe  occorsa  per  la
riattivazione   o   la  ricostruzione  dell'impianto  o  attrezzature
danneggiati  o  distrutti,  calcolata  ai  sensi  del primo comma del
presente   articolo,   nono  concesse  le  provvidenze  dell'articolo
19-quater,  ferme  restando quelle di cui allo stesso articolo 12 per
la rimanente parte di spesa.
  Alle  imprese  di  cui  agli  articoli  12  e  13  che riattivano o
ricostruiscono  gli  impianti  distrutti o danneggiati nel territorio
dei  comuni  di Longarone e Castellavazzo il contributo e' elevato al
70 per cento della spesa necessaria.
  Dalla  spesa sono detratte quelle per le quali siano stati concessi
altri contributi per lo stesso fine ai sensi dei precedenti articoli.

  Art. 14-ter. - Le provvidenze di cui all'articolo 12 possono essere
cedute  previa  autorizzazione  da  parte  della  Commissione  di cui
all'articolo 14, ferma l'osservanza dell'articolo 13, commi secondo e
terzo".