Art. 11. Dopo l'articolo 14 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, sono inseriti i seguenti articoli "Art. 14-bis. - Ai fini della determinazione della spesa di cui al secondo comma dell'articolo 14, si tiene conto della potenzialita' produttiva dell'impianto danneggiato o distrutto e altresi' della misura dei prezzi, alla data di approvazione della spesa, del maggior costo derivante dall'adozione di perfezionamenti tecnici agli Impianti ed alle attrezzature e di ogni altro elemento utile. Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 13 della presente legge si tiene conto anche di quanto dell'impianto, delle attrezzature e delle scorte puo' essere trasferito. Nel caso di riattivazione o di ricostruzione di un impianto o di attrezzature aventi una capacita' produttiva superiore a quella dell'impianto o attrezzatura danneggiati o distrutti sono applicabili le provvidenze previste dal successivo articolo 19-quater, per la parte di spesa eccedente quella determinata ai sensi del precedente primo comma. Nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 12, per la eventuale maggiore spesa rispetto a quella che sarebbe occorsa per la riattivazione o la ricostruzione dell'impianto o attrezzature danneggiati o distrutti, calcolata ai sensi del primo comma del presente articolo, nono concesse le provvidenze dell'articolo 19-quater, ferme restando quelle di cui allo stesso articolo 12 per la rimanente parte di spesa. Alle imprese di cui agli articoli 12 e 13 che riattivano o ricostruiscono gli impianti distrutti o danneggiati nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo il contributo e' elevato al 70 per cento della spesa necessaria. Dalla spesa sono detratte quelle per le quali siano stati concessi altri contributi per lo stesso fine ai sensi dei precedenti articoli. Art. 14-ter. - Le provvidenze di cui all'articolo 12 possono essere cedute previa autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 14, ferma l'osservanza dell'articolo 13, commi secondo e terzo".