Art. 12.
Gli articoli 15 e 16 della  legge  4 novembre 1963, numero 1457, sono
                       sostituiti dai seguenti

  "Art.  15.  -  I  contributi  di  cui all'articolo 12, primo comma,
lettera  a)  della  presente  legge  sono  concessi  con  decreto del
prefetto   e  corrisposti  dalla  Direzione  provinciale  del  Tesoro
mediante  ordinativi  tratti  sui  fondi  anticipati  con  ordini  di
accreditamento,  dell'importo  massimo  di  lire  50  milioni, che il
Ministero dell'industria e commercio e' autorizzato ad emettere anche
in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nell'articolo 59 del regio
decreto   18   novembre  1923,  n.  2440,  e  nell'articolo  285  del
regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio
decreto  23  maggio  1924,  n. 827, per la parte relativa all'obbligo
della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori
ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.
  Alle  imprese  beneficiarie  dei  contributi  di  cui al precedente
articolo  12,  sono,  a richiesta, accordate anticipazioni pari al 50
per  cento  dell'ammontare  del  contributo;  la  rimanente  parte e'
erogata secondo gli stati di avanzamento previsti dal penultimo comma
dell'articolo 12.
  I   finanziamenti   di   cui  alla  lettera  b)  del  primo  comma,
dell'articolo  12  sono  autorizzati  con  decreto  del  Ministro per
l'industria e per il commercio, di concerto con quello per il tesoro.

  "Art.  16.  -  A favore delle imprese di cui agli articoli 12 e 13,
primo  comma,  della  presente  legge e' concessa la moratoria per il
periodo  intercorrente  tra  la  data  del 9 ottobre 1963 e quella di
concessione  del finanziamento di cui alla lettera b) del primo comma
dell'articolo  12,  e  comunque  per  non  oltre  un quadriennio, nei
confronti   degli   ammortamenti  in  corso  al  momento  dell'evento
catastrofico,  per  i  finanziamenti  concessi  in  base  alle  leggi
speciali  concessive  di  agevolazioni  a favore delle industrie, del
commercio e dell'artigianato.
  Nel   finanziamento   di  cui  alla  lettera  b)  del  primo  comma
dell'articolo   12  e'  conglobato,  con  estensione  della  garanzia
statale,  il  residuo debito esistente alla data del 9 ottobre 1963 a
carico delle imprese suddette".