Art. 13.

  Dopo  l'articolo  16  della  legge 4 novembre 1963, numero 1457, e'
inserito il seguente:

  "Art.  16-bis.  -  Per l'adempimento delle obbligazioni conseguenti
all'attivita'  delle  imprese  che intendano riattivare o ricostruire
gli  impianti  e le attrezzature danneggiate o distrutte, il Ministro
per  il tesoro anticipa all'I.M.I., mediante apposita convenzione, un
fondo di lire 1.500 milioni.
  Detto  fondo  verra'  utilizzato dall'I.M.T. per l'estinzione, alle
relative  scadenze, delle obbligazioni di cui al comma precedente, su
richiesta  dei  fornitori  e  dei creditori convalidata dalle imprese
debitrici.
  Per  le  prestazioni  riguardanti  lavoro  subordinato  le  imprese
debitrici  presenteranno  l'elenco  nominativo delle somme da versare
all'I.M.I.  il  quale  provvedera'  alla corresponsione degli importi
dovuti a singoli lavoratori tramite un istituto di credito locale.
  La  rivalsa dell'I.M.I. nei riguardi delle imprese debitrici potra'
essere  esercitata  solo  dopo che siano decorsi 4 anni dalla data di
scadenza  delle  obbligazioni  di cui ai precedenti commi, secondo un
piano di graduale smobilizzo per una durata di tre anni".