Art. 14.

  Al  primo  comma  dell'articolo  17 della legge 4 novembre 1963, n.
1457,  dopo  le parole: "o per l'esercizio di pubblici servizi", sono
aggiunte le parole: "e i loro aventi causa".
  Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963,
n. 1457, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Gli  intestatari  di rivendite di generi di monopolio distrutte in
conseguenza  degli  eventi  di  cui  all'articolo  1  hanno titolo di
preferenza   assoluta   nei   concorsi  per  l'istituzione  di  nuove
rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293.
  In   caso   di  decesso  dell'intestatario  il  diritto  spetta  al
coadiutore  e,  in  mancanza,  agli  eredi legittimi limitatamente al
coniuge,   agli  ascendenti  in  primo  grado  o  ad  uno  dei  figli
dell'intestatario della rivendita".