Art. 14. Al primo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, dopo le parole: "o per l'esercizio di pubblici servizi", sono aggiunte le parole: "e i loro aventi causa". Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sono aggiunti i seguenti commi: "Gli intestatari di rivendite di generi di monopolio distrutte in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 hanno titolo di preferenza assoluta nei concorsi per l'istituzione di nuove rivendite, ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. In caso di decesso dell'intestatario il diritto spetta al coadiutore e, in mancanza, agli eredi legittimi limitatamente al coniuge, agli ascendenti in primo grado o ad uno dei figli dell'intestatario della rivendita".