Art. 15.

  Gli articoli 18 e 19 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, sono
sostituiti dai seguenti:

  "Art.  18. - Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro
per  l'industria  e per il commercio, e' autorizzato a concedere agli
istituti  ed  alle  aziende  di  credito  convenzionate  ai sensi del
successivo  articolo  19  la garanzia dello Stato per i finanziamenti
accordati  a  norma  dei  precedenti articoli 12 e 16, secondo comma,
entro il limite complessivo di lire 6 miliardi.
  I  finanziamenti  suddetti  sono  assistiti dal privilegio speciale
previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale
1  novembre 1944, n. 367, modificati, rispettivamente, dagli articoli
3 e 6 del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075.
  Salvo  quanto  stabilito  nel primo comma del presente articolo, ai
finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme di
cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e
successive modificazioni.

  Art.   19.  -  Con  convenzioni  da  stipularsi  dal  Ministro  per
l'industria  e  per  il commercio, di concerto con il Ministro per il
tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  sono  regolati  i  rapporti  tra lo Stato e gli istituti e le
aziende di credito:
    a)  per  consentire  agli  stessi di concedere finanziamenti alle
imprese  danneggiate,  al  tasso  di interesse non superiore al 3 per
cento, previsto dall'articolo 12, con assunzione a carico dello Stato
della differenza da determinarsi nella stessa convenzione;
    b)  per  il  pagamento  degli  interessi  durante  il  periodo di
moratoria previsto dall'articolo 16, primo comma;
    c)  per  il  conglobamento del residuo debito di cui all'articolo
16,   secondo  comma,  nel  finanziamento  di  cui  alla  lettera  b)
dell'articolo  12,  compreso  l'aumento  del periodo di ammortamento.
Resta  ferma  per  gli  ammortamenti  in corso, di cui al primo comma
dello  stesso  articolo  16,  l'applicazione  dell'eventuale tasso di
interesse piu' favorevole;
    d)  per  disciplinare  le  modalita'  per  la  concessione  della
moratoria  prevista  dal  precedente articolo 16-bis e per la rivalsa
nei  confronti della ditta debitrice, nonche' per stabilire la misura
del  relativo  tasso  di  interesse  che  non  dovra' comunque essere
superiore al 3 per cento annuo".