Art. 15. Gli articoli 18 e 19 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 18. - Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, e' autorizzato a concedere agli istituti ed alle aziende di credito convenzionate ai sensi del successivo articolo 19 la garanzia dello Stato per i finanziamenti accordati a norma dei precedenti articoli 12 e 16, secondo comma, entro il limite complessivo di lire 6 miliardi. I finanziamenti suddetti sono assistiti dal privilegio speciale previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, modificati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 ottobre 1947, n. 1075. Salvo quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, ai finanziamenti stessi si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. Art. 19. - Con convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolati i rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito: a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di interesse non superiore al 3 per cento, previsto dall'articolo 12, con assunzione a carico dello Stato della differenza da determinarsi nella stessa convenzione; b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16, primo comma; c) per il conglobamento del residuo debito di cui all'articolo 16, secondo comma, nel finanziamento di cui alla lettera b) dell'articolo 12, compreso l'aumento del periodo di ammortamento. Resta ferma per gli ammortamenti in corso, di cui al primo comma dello stesso articolo 16, l'applicazione dell'eventuale tasso di interesse piu' favorevole; d) per disciplinare le modalita' per la concessione della moratoria prevista dal precedente articolo 16-bis e per la rivalsa nei confronti della ditta debitrice, nonche' per stabilire la misura del relativo tasso di interesse che non dovra' comunque essere superiore al 3 per cento annuo".