Art. 16.

  Dopo  l'articolo  19 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, sono
inseriti i seguenti articoli:

  "Art.  19-bis.  - Con decreto del Ministro per l'industria e per il
commercio,  di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per
i  lavori  pubblici,  vengono  determinate  le  aree  dei  nuclei  di
industrializzazione   che,   in   base   all'indicazione   dei  piani
urbanistici,   possono  essere  costituite  anche  da  piu'  sedi  di
agglomerazione.  Il  30  per cento della superficie dei nuclei dovra'
essere   localizzata   nel  territorio  dei  comuni  di  Longarone  e
Castellavazzo.
  Con  decreto  del  Ministro  per l'industria e per il commercio, di
concerto  con  quelli  per  l'interno,  per  il tesoro e per i lavori
pubblici,  e'  approvato  lo  statuto  del  consorzio  dei  nuclei di
industrializzazione.

  Art. 19-ter. - I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione
delle  opere  da  parte  dei  consorzi  di cui al precedente articolo
19-bis,   sono   approvati   secondo  le  rispettive  competenze  dai
Provveditorati  alle  opere  pubbliche  di  Venezia  e di Trieste che
esercitano anche la vigilanza tecnica sull'esecuzione delle opere.

  Art.  19-quater.  - Alle imprese che si insediano nelle aree di cui
al precedente articolo 19-bis sono concessi
    a)  un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20
per   cento   della  spesa,  per  l'installazione  dell'impianto,  da
corrispondersi   in   base   agli   stati  di  avanzamento  accertati
dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;
    b)  un  finanziamento,  per  la parte residua della spesa, con un
tasso  di  interesse  non  superiore al 3 per cento comprensivo della
spesa,  ammortizzabile  in  15 anni, restando a carico dello Stato la
differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo
19, lettera a), e quello predetto.
  Le  stesse  provvidenze  sono  estese  alle  imprese  industriali e
artigianali  site  nei  Comuni  di  cui  all'articolo  1, che a causa
dell'evento   catastrofico   abbiano  subito  danni  accertati  dalla
Commissione di cui all'articolo 14".