Art. 16. Dopo l'articolo 19 della legge 4 novembre 1963, numero 1457, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 19-bis. - Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, vengono determinate le aree dei nuclei di industrializzazione che, in base all'indicazione dei piani urbanistici, possono essere costituite anche da piu' sedi di agglomerazione. Il 30 per cento della superficie dei nuclei dovra' essere localizzata nel territorio dei comuni di Longarone e Castellavazzo. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, e' approvato lo statuto del consorzio dei nuclei di industrializzazione. Art. 19-ter. - I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere da parte dei consorzi di cui al precedente articolo 19-bis, sono approvati secondo le rispettive competenze dai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste che esercitano anche la vigilanza tecnica sull'esecuzione delle opere. Art. 19-quater. - Alle imprese che si insediano nelle aree di cui al precedente articolo 19-bis sono concessi a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio; b) un finanziamento, per la parte residua della spesa, con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso fissato nelle convenzioni di cui all'articolo 19, lettera a), e quello predetto. Le stesse provvidenze sono estese alle imprese industriali e artigianali site nei Comuni di cui all'articolo 1, che a causa dell'evento catastrofico abbiano subito danni accertati dalla Commissione di cui all'articolo 14".