Art. 17.

  L'articolo  20  della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' sostituito
dal seguente:

  "Art.  20.  -  Per  la  concessione  dei  contributi previsti dalla
lettera  a)  del primo comma dell'articolo 12 e' autorizzata la spesa
di  lire 1.900 milioni, da inscrivere nello stato di previsione della
spesa  del  Ministero  dell'industria  e del commercio, in ragione di
lire  600  milioni  nell'esercizio  1963-64,  di lire 650 milioni nel
periodo   1  luglio  -  31  dicembre  1964  e  di  lire  650  milioni
nell'esercizio 1965.
  Per  la concessione del contributo di cui alla lettera b) del primo
comma  dell'articolo  12  ed  al  secondo  comma dell'articolo 16, e'
autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato
di   previsione  della  spesa  del  Ministero  dell'industria  e  del
commercio,  in ragione di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64, di
lire  50 milioni nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964, di lire 100
milioni  annui  in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1977 e di lire
50 milioni nell'esercizio 1978.
  Per  il  pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo
19,  lettera  b),  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 40 milioni da
iscriversi  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero
dell'industria  e  del  commercio,  in  ragione  di  lire  20 milioni
nell'esercizio  1963-1964, di lire 10 milioni nel periodo 1 luglio-31
dicembre 1964 e di lire 10 milioni nell'esercizio 1965.
  Per   la   corresponsione   del  contributo  al  consorzio  di  cui
all'articolo  19-bis, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza,
e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 500 milioni, che sara' inscritta
nello  stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e
del commercio, in ragione di lire 250 milioni nel periodo 1 luglio-31
dicembre 1964 e di lire 250 milioni nell'esercizio 1965.
  Per  la  corresponsione  dei  contributi  di  cui  alla  lettera a)
dell'articolo 19-quater, e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni,
che  sara'  inscritta  nello  stato  di  previsione  della  spesa del
Ministero  dell'industria  e  del  commercio  in  ragione di lire 175
milioni  nel  periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 175 milioni
nell'esercizio 1965.
  Per  la  corresponsione  dei  contributi  di  cui  alla  lettera b)
dell'articolo  19-quater,  e'  autorizzata,  la  spesa  di lire 1.050
milioni,  che  sara'  inscritta nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  dell'industria  e del commercio in ragione di lire 35
milioni  nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 70 milioni in
ciascuno  degli  esercizi dal 1965 al 1978 e di lire 35 milioni nello
esercizio 1979.
  E' altresi' autorizzata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 la
spesa  di  lire 1.000 milioni e per l'esercizio 1965 la spesa di lire
500  milioni  per  l'anticipazione  all'I.M.I. ai sensi dell'articolo
16-bis.
  Con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio di previsione dello
Stato,  per  gli  esercizi  1965 e 1966, saranno determinate le somme
occorrenti  per la corresponsione dei contributi in unica soluzione o
rateali previsti dai precedenti articoli della presente legge".