Art. 17. L'articolo 20 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' sostituito dal seguente: "Art. 20. - Per la concessione dei contributi previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 e' autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 600 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 650 milioni nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964 e di lire 650 milioni nell'esercizio 1965. Per la concessione del contributo di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 12 ed al secondo comma dell'articolo 16, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 50 milioni nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 1964, di lire 100 milioni annui in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1977 e di lire 50 milioni nell'esercizio 1978. Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera b), e' autorizzata la spesa di lire 40 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 20 milioni nell'esercizio 1963-1964, di lire 10 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 10 milioni nell'esercizio 1965. Per la corresponsione del contributo al consorzio di cui all'articolo 19-bis, per l'esecuzione delle opere di sua pertinenza, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in ragione di lire 250 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 250 milioni nell'esercizio 1965. Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 19-quater, e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni, che sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 175 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 175 milioni nell'esercizio 1965. Per la corresponsione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater, e' autorizzata, la spesa di lire 1.050 milioni, che sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 35 milioni nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 70 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1978 e di lire 35 milioni nello esercizio 1979. E' altresi' autorizzata per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 la spesa di lire 1.000 milioni e per l'esercizio 1965 la spesa di lire 500 milioni per l'anticipazione all'I.M.I. ai sensi dell'articolo 16-bis. Con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per gli esercizi 1965 e 1966, saranno determinate le somme occorrenti per la corresponsione dei contributi in unica soluzione o rateali previsti dai precedenti articoli della presente legge".