Art. 12. Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9 sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'assicurato ha diritto alla pensione privilegiata di invalidita' per causa di servizio, purche': a) l'invalidita' risulti in rapporto causale diretto con finalita' di servizio; b) alla data dell'evento sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali, o 156 contributi giornalieri se si tratti di lavoratori agricoli; c) dall'evento non derivi all'assicurato il diritto a rendita secondo le norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cui all'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, i superstiti dell'assicurato indicati all'articolo 13, sub articolo 2, della citata legge, nel testo modificato dal successivo articolo 22 della presente legge, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta, purche': a) la morte risulti in rapporto causale diretto con le finalita' di servizio; b) alla data della morte sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali o 156 contributi giornalieri, se si tratti di lavoratori agricoli; c) la morte dell'assicurato non dia diritto a rendita per superstiti secondo le norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Alla pensione privilegiata di cui ai comma precedenti si applicano le disposizioni concernenti la pensione sociale ed i trattamenti minimi.