Art. 12.

  Qualora  non  sussistano  i normali requisiti di assicurazione e di
contribuzione  di  cui  all'articolo  9 sub articolo 2, della legge 4
aprile   1952,   n.   218,  l'assicurato  ha  diritto  alla  pensione
privilegiata di invalidita' per causa di servizio, purche':
    a)   l'invalidita'   risulti  in  rapporto  causale  diretto  con
finalita' di servizio;
    b) alla data dell'evento sia trascorso almeno un anno dall'inizio
dell'assicurazione   e   risultino   versati   almeno  52  contributi
settimanali,  o 156 contributi giornalieri se si tratti di lavoratori
agricoli;
    c)  dall'evento  non  derivi  all'assicurato il diritto a rendita
secondo  le  norme  che regolano l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.
  Qualora  non  sussistano  i normali requisiti di assicurazione e di
contribuzione,  di  cui all'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4
aprile   1952,   n.   218,   i  superstiti  dell'assicurato  indicati
all'articolo  13,  sub  articolo  2,  della  citata  legge, nel testo
modificato  dal  successivo  articolo  22 della presente legge, hanno
diritto alla pensione privilegiata indiretta, purche':
    a)  la morte risulti in rapporto causale diretto con le finalita'
di servizio;
    b) alla data della morte sia trascorso almeno un anno dall'inizio
dell'assicurazione   e   risultino   versati   almeno  52  contributi
settimanali  o 156 contributi giornalieri, se si tratti di lavoratori
agricoli;
    c)  la  morte  dell'assicurato  non  dia  diritto  a  rendita per
superstiti  secondo  le norme che regolano l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
  Alla  pensione privilegiata di cui ai comma precedenti si applicano
le  disposizioni  concernenti  la  pensione  sociale ed i trattamenti
minimi.