Art. 12.

  Sono   esenti  da  qualsiasi  limitazione  di  impiego  i  seguenti
combustibili, aventi le caratteristiche sottoindicate:
    combustibili gassosi (metano e simili);
    distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in
zolfo non superiore all'1,10 per cento;
    coke  metallurgico  e  da  gas, con contenuto in materie volatili
fino al 2 per cento e contenuto in zolfo fino all'1 per cento;
    antracite  e prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13
per cento e zolfo fino al 2 per cento;
    legna e carbone di legna.
  La   Commissione   centrale   di   cui   all'articolo   3,  potra',
successivamente  all'entrata in vigore della presente legge, proporre
l'esenzione   da   qualsiasi   limitazione   di   eventuali  prodotti
combustibili  che, a seguito di perfezionamenti tecnici, venissero ad
acquisire  caratteristiche  analoghe  a  quelli indicati nel presente
articolo.
  Le esenzioni proposte verranno disposte, ove ritenute giustificate,
con decreto del Ministro per la sanita'.