Art. 13.

  Sono  consentiti  con  le limitazioni appresso indicate, i seguenti
combustibili:
    olii  combustibili  fluidi  con  viscosita' fino a 5 gradi Engler
alla  temperatura  di  500 C. e contenuto di zolfo non superiore al 3
per  cento.  La  viscosita'  degli  olii  cui  si  fa riferimento nel
presente  testo  si  intende  sempre determinata in gradi Engler alla
temperatura di 50° C;
    nel caso degli olii con viscosita' superiore a 4 gradi Engler, e'
obbligatorio  l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento.
L'impiego  degli olii di cui sopra e' libero nella zona A; nella zona
B  e'  libero  per gli rimpianti industriali e per quelli superiori a
500,  mila  Kcal/h, mentre e' consentito fino al 31 dicembre 1969 per
gli impianti non industriali di potenzialita' fino a 500 mila Kcal/h.
I Comuni tuttavia potranno, con deliberazione del Consiglio comunale,
stabilire un termine piu' breve per zone ed aree determinate;
    olii  combustibili  con  viscosita'  superiori a 5 gradi Engler e
contenuto  in  zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego e'
limitato,  previa domanda all'Amministrazione comunale, agli impianti
industriali  ed  a  quelli di potenzialita' superiore a un milione di
Kcal/h,  per  unita'  termica,  con accertamento continuo della piena
efficienza  della  combustione,  da  eseguirsi  mediante il controllo
delle emissioni, di cui all'articolo 15;
    carboni  da  vapore  con  materie volatili fino al 23 per cento e
zolfo  fino  all'1  per  cento. Il loro impiego e' consentito, previa
domanda  all'Amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con
grosse  camere  di combustione ed a caricamento meccanico che, per le
loro  caratteristiche  tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma
lunga,  e  sempre  con  accertamento  della  piena  efficienza  della
combustione,  da  eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di
cui all'articolo 15;
    carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con
zolfo fino all'1 per cento; l'impiego e' consentito nello stesso modo
dei    carboni    di    cui    sopra    salvo   decisione   contraria
dell'Amministrazione comunale;
    agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili
fino  al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego e'
libero  soltanto  per  stufe  destinate  al  riscaldamento di singoli
locali;
    ligniti e torbe. Il loro impiego e' vietato nella zona B.
  Chiunque   intenda  impiegare  per  gli  impianti  termici  di  cui
all'articolo  8  i  combustibili  soggetti alle limitazioni di cui al
precedente  comma,  deve  presentare  domanda  debitamente motivata e
documentata  al sindaco del Comune che provvedera' sentito il comando
provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficiale sanitario.
  Contro  i  provvedimenti  di  diniego, l'interessato puo' ricorrere
entro 30 giorni al prefetto.