Art. 14.

  Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui
al   precedente  articolo  8  combustibili  non  corrispondenti  alle
caratteristiche  stabilite nei precedenti articoli o in modo difforme
alle  prescrizioni  ivi  contenute e' punito con l'ammenda da lire 30
mila a lire 300 mila.
  Con  l'entrata  in  vigore  della  presente legge i commercianti di
combustibili  dovranno  precisare  in  apposito  documento,  o  sulla
fattura  rilasciata  all'utente, le caratteristiche merceologiche del
combustibile venduto.
  Ove  il  fatto  previsto dal primo comma dipenda esclusivamente dal
combustibile  e  risulti  provata la responsabilita' del fornitore la
penalita'  ricadra' su quest'ultimo e sara' raddoppiata rispetto alle
cifre indicate nel primo capoverso.