Art. 16.

  Il  contenuto in acqua del pane, qualunque sia il tipo di sfarinato
impiegato  nella  produzione  del medesimo, con la sola eccezione del
pane  prodotto  con  farina  integrale, per il quale e' consentito un
aumento del 2 per cento, e' stabilito come appresso:
      pezzature sino a 70 grammi, massimo 29 %
          " da 100 a 250 grammi, massimo 31 %
          " da 300 a 500 grammi, massimo 34 %
          " da 600 a 1.000 grammi, massimo 38 %
          " oltre i 1.000 grammi, massimo 40 %

  Per  le  pezzature  di peso intermedio tra quelle sopra indicate il
contenuto massimo in acqua e' quello che risulta dalla interpolazione
fra i due valori-limite.
  Le  altre  caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi
con  quelle degli sfarinati con i quali il pane e' stato prodotto. E'
tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto
a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.