Art. 16. Il contenuto in acqua del pane, qualunque sia il tipo di sfarinato impiegato nella produzione del medesimo, con la sola eccezione del pane prodotto con farina integrale, per il quale e' consentito un aumento del 2 per cento, e' stabilito come appresso: pezzature sino a 70 grammi, massimo 29 % " da 100 a 250 grammi, massimo 31 % " da 300 a 500 grammi, massimo 34 % " da 600 a 1.000 grammi, massimo 38 % " oltre i 1.000 grammi, massimo 40 % Per le pezzature di peso intermedio tra quelle sopra indicate il contenuto massimo in acqua e' quello che risulta dalla interpolazione fra i due valori-limite. Le altre caratteristiche analitiche del pane devono identificarsi con quelle degli sfarinati con i quali il pane e' stato prodotto. E' tollerata una maggiorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri, rispetto a quello degli sfarinati impiegati nella produzione del pane.