Art. 17.

  Il   pane   prodotto   con   farina   di  grano  tenero  avente  le
caratteristiche del tipo 00 e' denominato "pane di tipo 00".
  Il   pane   prodotto   con   farina   di  grano  tenero  avente  le
caratteristiche del tipo 0 e' denominato "pane di tipo 0".
  Il   pane   prodotto   con   farina   di  grano  tenero  avente  le
caratteristiche del tipo I e' denominato "pane di tipo I".
  Il   pane   prodotto   con   farina   di  grano  tenero  avente  le
caratteristiche del tipo 2 e' denominato "pane di tipo 2".
  Il  pane  prodotto con farina integrale e' denominato "pane di tipo
integrale".
  Il  pane  prodotto  con semola o con semolato di grano duro, ovvero
con  rimacine  di  semola  o  semolato, e' denominato rispettivamente
"pane di semola" e "pane di semolato".
  Nei  locali  di vendita i vari tipi di pane devono essere collocati
in  scomparti  o  recipienti  separati,  recanti  un  cartellino  con
l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.