Art. 19. Nella produzione del pane e' altresi' consentito l'impiego di: a) farina di cereali maltati, che abbiano un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 6.500 unita' su sostanza secca; b) estratti di malto, che abbiano un potere diastasico, determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 4.500 unita', ed abbiano le caratteristiche che verranno precisate nel regolamento; c) alfa amilasi e beta amilasi. Per esigenze tecniche di produzione di particolari forme di pane normale, e' ammessa la spalmatura con uno dei grassi previsti dal primo comma del successivo articolo 20. L'esercizio degli stabilimenti o laboratori di produzione delle sostanze di cui al presente articolo e' subordinato all'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. Le sostanze stesse debbono essere poste in commercio in confezioni originali chiuse.