Art. 19.

  Nella produzione del pane e' altresi' consentito l'impiego di:
    a)  farina  di cereali maltati, che abbiano un potere diastasico,
determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 6.500 unita' su
sostanza secca;
    b)   estratti   di  malto,  che  abbiano  un  potere  diastasico,
determinato secondo il metodo Pollak, non inferiore a 4.500 unita',
    ed   abbiano   le  caratteristiche  che  verranno  precisate  nel
    regolamento; c) alfa amilasi e beta amilasi.
  Per  esigenze  tecniche  di produzione di particolari forme di pane
normale,  e'  ammessa  la  spalmatura con uno dei grassi previsti dal
primo comma del successivo articolo 20.
  L'esercizio  degli  stabilimenti  o  laboratori di produzione delle
sostanze    di    cui    al    presente   articolo   e'   subordinato
all'autorizzazione  prevista  dall'articolo  2  della legge 30 aprile
1962, n. 283.
  Le  sostanze stesse debbono essere poste in commercio in confezioni
originali chiuse.