Art. 20.

  Nella  confezione  dei  pani  speciali  e'  consentito l'impiego di
burro,  olio  di oliva - in tutti i tipi ammessi dalle leggi vigenti,
escluso  l'olio  di  sansa di oliva rettificato - e strutto, sia come
tali  che  sotto  forma  di  emulsionati,  nonche' latte e polvere di
latte,  mosto d'uva, zibibbo ed altre uve passe, fichi, olive, anice,
origano, cumino, sesamo, malto, saccarosio e destrosio.
  Il  pane  speciale con l'aggiunta di grassi deve contenere non meno
del  4,5  per  cento  di  sostanza  grassa totale riferita a sostanza
secca.
  Il  pane  speciale al malto deve contenere non meno del 7 per cento
di  zuccheri  riduttori,  espressi  in  maltosio, riferito a sostanza
secca.
  Il  pane  speciale  deve  essere  posto in vendita con diciture che
indichino l'ingrediente aggiunto. Nel caso che piu' ingredienti siano
stati   aggiunti,  le  diciture  devono  indicare  questi  in  ordine
decrescente  di  quantita'  presente  riferita  a peso. E' vietata la
vendita  di  pane  speciale  con  la  generica  denominazione di pane
condito, ingrassato o migliorato.
  Il  pane  speciale  deve  essere  tenuto, nei locali di vendita, in
scaffali  separati, forniti di cartelli recanti la dicitura di cui al
precedente comma.
  L'impiego  di  ingredienti  diversi da quelli indicati nel presente
articolo  deve  essere  autorizzato  con  decreto del Ministro per la
sanita', di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per
l'industria,  il  commercio  e  per  l'artigianato;  nel decreto sono
stabilite  le  norme  e le modalita' per l'impiego e, al caso, per la
produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati.