Art. 22.

    E'  denominato  "grissino" il pane a forma di bastoncino ottenuto
dalla  cottura  di una pasta lievitata, preparata con farina di grano
tenero di tipo 0 o di tipo 00, acqua e lievito con o senza sale.
    E'  consentita  la produzione di grissini speciali, preparati con
gli  stessi  ingredienti previsti per il pane speciale dal precedente
articolo  20,  nonche'  con  i  grassi alimentari industriali ammessi
dalla legge.
    Le    caratteristiche    degli    ingredienti   aggiunti   devono
corrispondere  a  quelle  previste  dagli  articoli  19, 20 e 21 ed i
grissini  preparati  con  detti  ingredienti  devono  essere posti in
vendita secondo le modalita' indicate nel precedente articolo 20.
    Sulle   confezioni   sigillate   devono   essere   indicati   gli
ingredienti,  in  ordine decrescente di quantita' presenta riferita a
peso.
    In  caso  di  vendita  allo  stato sfuso, tali indicazioni devono
essere riportate sul contenitore con apposito cartellino indicante il
prodotto.