Art. 24.

    La  vendita  al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie puo'
essere  esercitata  solo  dagli  esercizi  che  abbiano  ottenuto  la
prescritta  licenza  di  commercio,  nella  quale  la voce "pane" sia
indicata in modo specifico.
    Fanno  eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri
chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore.
    Le  imprese  con  rivendita di pane non annessa al panificio sono
tenute  a  farsi  rilasciare  dai  produttori  una  distinta per ogni
quantitativo e tipo di pane fornito, con l'indicazione dell'indirizzo
della  ditta  produttrice,  della  data di consegna, del tipo e della
quantita' del pane consegnato.
    Tali   distinte   debbono   essere   tenute   nella  rivendita  a
disposizione  degli  agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della
vendita del pane cui si riferiscono.