Art. 25.

    Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi,
devono  disporre,  per il pane, di apposite attrezzature, distinte da
quelle adibite alla vendita degli altri generi.
    Gli  esercizi  di  cui  al  precedente comma sono sottoposti alle
prescrizioni    igienico-sanitarie    che   saranno   stabilite   dal
regolamento.