Art. 26.

  Il  trasporto  del  pane  dal luogo di lavorazione all'esercizio di
vendita,  a pubblici esercizi o a comunita' deve essere effettuato in
recipienti  lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il
pane  risulti  al  riparo  dalla  polvere  e  da  ogni altra causa di
insudiciamento.
  E'  vietata  la  vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici
mercati,  fatta  eccezione  per  quelli  coperti, purche' vi siano le
garanzie di cui agli articoli precedenti.