Art. 10.
                   Esame ed ammissione delle liste
       Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati

  L'Ufficio  centrale  circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla
scadenza  del  termine stabilito per la presentazione delle liste dei
candidati:
    1)  verifica se le liste siano state presentate in termine, siano
sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero
di  candidati  inferiore al minimo prescritto; dichiara non valide le
liste  che  non  corrispondano a queste condizioni e riduce al limite
prescritto  quelle  contenenti  un  numero  di  candidati superiore a
quello  dei  seggi  assegnati  alla  circoscrizione,  cancellando gli
ultimi  nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme
di cui all'articolo precedente;
    2)  cancella  dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca
la prescritta accettazione;
    3)  cancella  dalle  liste  i  nomi dei candidati che non abbiano
compiuto o che non compiano il 21° anno di eta' al primo giorno delle
elezioni,  di  quelli  per  i  quali  non  sia  stato  presentato  il
certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di
iscrizione  nelle  liste  elettorali  di  un  qualsiasi  comune della
Repubblica;
    4)  cancella  i  nomi  dei candidati compresi in altra lista gia'
presentata nella circoscrizione.
  I  delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la
stessa   sera,   delle   contestazioni  fatte  dall'ufficio  centrale
circoscrizionale  e  delle  modificazioni  da  questo  apportate alla
lista.
  L'Ufficio  centrale  circoscrizionale  torna a radunarsi l'indomani
alle  ore 9 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate
o  modificate  ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e
deliberare seduta stante.
  Le    decisioni   dell'Ufficio   centrale   circoscrizionale   sono
comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
  Contro  le  decisioni  di  eliminazione  di liste o di candidati, i
delegati   di  lista  possono,  entro  24  ore  dalla  comunicazione,
ricorrere all'Ufficio centrale regionale.
  Il  ricorso  deve  essere depositato entro detto termine, a pena di
decadenza, nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.
  Il  predetto  Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di
corriere  speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le
proprie deduzioni.
  L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.
  Le  decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle
24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.