Art. 11.
Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle
decisioni sull'ammissione  delle  liste  - Manifesto con le liste dei
                candidati e schede per la votazione.

  L'Ufficio  centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine
stabilito  per  la  presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia
stato  presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della
decisione   dell'Ufficio   centrale  regionale,  compie  le  seguenti
operazioni:
    1)  assegna  un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine
di presentazione;
    2)  assegna  un  numero  ai  singoli candidati di ciascuna lista,
secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
    3)  comunica  ai  delegati  di lista le definitive determinazioni
adottate;
    4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto
con  le  liste  dei  candidati  ed  i  relativi contrassegni, secondo
l'ordine  di  ammissione,  ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni
della  provincia,  i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e
in  altri  luoghi  pubblici  entro il quindicesimo giorno antecedente
quello della votazione;
    5)  trasmette  immediatamente alla prefettura le liste definitive
con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i
contrassegni  saranno  riportati secondo l'ordine di ammissione delle
rispettive liste.
  Le  schede  sono  fornite a cura del Ministero dell'interno, con le
caratteristiche  essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B
allegate alla presente legge.