Art. 11. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione. L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni: 1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione; 2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; 3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate; 4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine di ammissione, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione; 5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine di ammissione delle rispettive liste. Le schede sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.