Art. 13.
                         Voto di preferenza

  L'elettore  puo'  manifestare  una  preferenza nelle circoscrizioni
nelle quali il numero dei consiglieri regionali da eleggere e' fino a
5,  non  piu'  di  due nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei
consiglieri da eleggere e' da 6 a 15 e non piu' di tre nelle altre.