Art. 14.
Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale

  I  presidenti  degli  uffici  elettorali  di  sezione,  ultimato lo
scrutinio,  curano  il  recapito  del  verbale delle operazioni e dei
relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.
  Nei  comuni  ripartiti  in  due  o  piu'  sezioni  il verbale e gli
allegati  sono consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale della
prima sezione, che ne curera' il successivo inoltro.
  Per    le   sezioni   dei   comuni   sedi   dell'Ufficio   centrale
circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.