Art. 15. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito a norma del precedente articolo 8, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni: 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; 2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il piu' sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fara' chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verra' allegato all'esemplare del verbale di cui al penultimo comma del presente articolo. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista e' data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione piu' uno, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' il divisore. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale; c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangano inefficienti per mancanza di candidati; d) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti e i voti residui; e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato e' data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del citato primo comma, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione; f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dalla lettera f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del tribunale. L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni; 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; 3) procede alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parita' anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero gia' stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale, viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della Corte di appello o, per il Molise, del tribunale. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.