Art. 16.
                            Surrogazioni

  Il  seggio  che  rimanga  vacante  per  qualsiasi  causa,  anche se
sopravvenuta,  e'  attribuito  al candidato che, nella stessa lista e
circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
  La  stessa  norma  si  osserva  anche  nel caso di sostituzione del
consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio
centrale regionale.