Art. 16. Surrogazioni Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.