Art. 8. 
            Ufficio centrale circoscrizionale e regionale 
 
  Presso il tribunale nella cui giurisdizione e' il comune  capoluogo
della provincia, e' costituito, entro tre giorni dalla  pubblicazione
del  manifesto  di  convocazione  dei  comizi,   l'ufficio   centrale
circoscrizionale, composto di  tre  magistrati,  dei  quali  uno  con
funzioni di presidente nominati dal presidente del tribunale. 
  Un cancelliere del tribunale e' designato ad esercitare le funzioni
di segretario dell'ufficio. 
  Ai fini della decisione dei ricorsi contro la eliminazione di liste
o di candidati, nonche' per  l'attribuzione  dei  seggi  in  sede  di
collegio unico regionale, presso la Corte di  appello  del  capoluogo
della regione e' costituito, entro cinque giorni dalla  pubblicazione
del  manifesto  di  convocazione  dei  comizi,   l'Ufficio   centrale
regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni  di
presidente, nominati dal presidente della Corte di appello medesima. 
  Un cancelliere della Corte d'appello e' designato ad esercitare  le
funzioni di segretario dell'Ufficio. 
  Per il Molise l'Ufficio centrale regionale e' costituito presso  il
tribunale di Campobasso.