Art. 19.
                      Requisiti degli ospedali

  Gli  ospedali,  oltre  a soddisfare le esigenze dell'igiene e della
tecnica ospedaliera, devono avere almeno:
    a)   un   servizio   di   accettazione,   fornito   di  necessari
apprestamenti  per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati
per l'osservazione dei ricoverati, divisi per sesso;
    b) idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle
prestazioni, del sesso ed eta' dei malati;
    c)  locali  separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di
forme diffusive;
    d) adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
    e) servizi speciali di trasfusione e di anestesia;
    f) biblioteca e sala di riunione per i sanitari;
    g)  servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria,
bagni, cucina, dispensa;
    h) servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
    i)    poliambulatori   da   utilizzarsi   anche   per   la   cura
post-ospedaliera dei dimessi, per le attivita' di medicina preventiva
e  di  educazione  sanitaria in collegamento con le altre istituzioni
sanitarie della zona;
    l) servizio di assistenza religiosa;
    m)  sala  mortuaria  e  di  autopsia  secondo le prescrizioni del
regolamento di polizia mortuaria e di quella locale.
  In  base  agli  accertamenti  sui  requisiti  previsti dal presente
articolo  e  dai  successivi articoli da 20 a 25, compiuti dal medico
provinciale   competente   per   territorio,   sentito  il  consiglio
provinciale  di  sanita',  la Giunta regionale classifica l'ospedale,
attribuendogli la relativa qualifica.