Art. 19. Requisiti degli ospedali Gli ospedali, oltre a soddisfare le esigenze dell'igiene e della tecnica ospedaliera, devono avere almeno: a) un servizio di accettazione, fornito di necessari apprestamenti per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati per l'osservazione dei ricoverati, divisi per sesso; b) idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed eta' dei malati; c) locali separati per l'isolamento e la cura degli ammalati di forme diffusive; d) adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi; e) servizi speciali di trasfusione e di anestesia; f) biblioteca e sala di riunione per i sanitari; g) servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria, bagni, cucina, dispensa; h) servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto; i) poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi, per le attivita' di medicina preventiva e di educazione sanitaria in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona; l) servizio di assistenza religiosa; m) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale. In base agli accertamenti sui requisiti previsti dal presente articolo e dai successivi articoli da 20 a 25, compiuti dal medico provinciale competente per territorio, sentito il consiglio provinciale di sanita', la Giunta regionale classifica l'ospedale, attribuendogli la relativa qualifica.