Art. 20. Categorie di ospedali Gli ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e per convalescenti. Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie: a) ospedali di zona; b) ospedali provinciali; c) ospedali regionali. Gli ospedali generali provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi in reparti di medicina generale, chirurgia generale e di specialita'. Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli infermi di malattie che rientrano in una o piu' specialita' ufficialmente riconosciute. Per le specialita' non ufficialmente riconosciute la qualifica di ospedale specializzato e' determinata con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.