Art. 20.
                        Categorie di ospedali

  Gli  ospedali sono generali e specializzati, per lungodegenti e per
convalescenti.
  Gli ospedali generali si classificano nelle seguenti categorie:
    a) ospedali di zona;
    b) ospedali provinciali;
    c) ospedali regionali.
  Gli  ospedali  generali  provvedono  al ricovero ed alla cura degli
infermi  in  reparti  di  medicina  generale, chirurgia generale e di
specialita'.
  Gli ospedali specializzati provvedono al ricovero e alla cura degli
infermi   di  malattie  che  rientrano  in  una  o  piu'  specialita'
ufficialmente riconosciute.
  Per  le  specialita' non ufficialmente riconosciute la qualifica di
ospedale specializzato e' determinata con decreto del Ministro per la
sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.