Art. 21.
                      Ospedali generali di zona

  Sono  ospedali generali di zona quelli dotati di distinte divisioni
di  medicina e chirurgia, ed almeno una sezione di pediatria e di una
sezione  di  ostetricia  e  ginecologia  e relativi servizi speciali,
nonche'  di  poliambulatori  anche  per altre piu' comuni specialita'
medicochirurgiche.
  Il  piano  regionale ospedaliero puo' prevedere in questi ospedali,
in  relazione  alle  esigenze  particolari di alcune zone, sezioni di
ortopedia-traumatologia.