Art. 22.
                    Ospedali generali provinciali

  Sono  ospedali  generali  provinciali  quelli  dotati  di  distinte
divisioni  di  medicina  generale,  chirurgia  generale, ostetricia e
ginecologia,    pediatria,   ortopedia-traumatologia;   di   distinte
divisioni  o  almeno  sezioni  di  oculistica,  otorinolaringoiatria,
urologia,  neurologia, dermosifilopatia, odontoiatria e stomatologia,
malattie  infettive, geriatria e per ammalati lungodegenti, salvo che
ad  alcune di dette specialita' non provvedano ospedali specializzati
viciniori.  Gli  ospedali  generali provinciali devono inoltre essere
dotati  di distinti servizi di: radiologia e fisioterapia; anatomia e
istologia   patologica;  analisi  chimico-cliniche  e  microbiologia;
anestesia e rianimazione con letti di degenza; farmacia interna.
  Possono   inoltre   avere:   servizi  di  recupero  e  rieducazione
funzionale,   servizi   di  neuropsichiatria  infantile,  servizi  di
dietetica,  servizi  di  assistenza  sanitaria e sociale, servizio di
medicina  legale  e  delle assicurazioni sociali; scuole convitto per
infermieri  professionali  e  scuole per infermieri generici ed altri
centri  e  scuole  per  l'addestramento  del  personale  ausiliario e
tecnico.  Ciascun  ospedale generale provinciale dovra' provvedere in
ogni  caso  ad istituire uno o piu' di tali od altri servizi o scuole
ritenuti necessari secondo le prescrizioni del piano regionale.
  Devono,  altresi',  provvedere all'assistenza dei convalescenti che
puo' essere affidata anche ad ospedali viciniori.