Art. 23.
                     Ospedali generali regionali

  Gli  ospedali  regionali,  che  devono  servire  una popolazione di
almeno  un milione di abitanti, sono quelli che, per l'organizzazione
tecnica, per la dotazione strumentale diagnostica e terapeutica e per
le   prestazioni   che   sono   in   grado   di  assicurare,  operano
prevalentemente con caratteristiche di alta specializzazione.
  Essi,  oltre  a  possedere le unita' di ricovero e cura e i servizi
previsti  per  gli  ospedali  provinciali, dovranno anche disporre di
almeno  tre  divisioni  di alta specializzazione medica o chirurgica,
quali   cardiologia,   ematologia,  cardiochirurgia,  neurochirurgia,
chirurgia  plastica,  chirurgia  toracica  o  altre  specializzazioni
riconosciute  dal  Ministero  della  sanita',  secondo le indicazioni
contenute nel piano regionale ospedaliero.
  Inoltre gli ospedali regionali devono possedere distinti servizi di
virologia,  di  prelevamento e conservazione di parti di cadavere, di
medicina  legale e delle assicurazioni sociali; attrezzature idonee a
collaborare   nella   ricerca   scientifica  ed  a  contribuire  alla
preparazione  professionale  e all'aggiornamento del personale medico
nonche'   scuole  per  l'addestramento  del  personale  ausiliario  e
tecnico.
  Ogni Regione deve avere almeno un ospedale regionale.