Art. 24.
           Ospedali specializzati provinciali e regionali

  Gli   ospedali   specializzati   sono  classificati  come  ospedali
provinciali o regionali, in base alle indicazioni del piano regionale
ospedaliero,  sulla base del numero dei posti-letto di cui l'ospedale
dispone,  dell'hinterland  di  servizio, dell'organizzazione tecnica,
della   dotazione  strumentale  diagnostica  e  terapeutica  e  delle
caratteristiche della specializzazione.
  Gli  ospedali  specializzati  devono, inoltre, possedere servizi di
consulenza  di  medicina  generale  e chirurgia generale e ogni altro
servizio  previsto  per  le  corrispondenti  categorie degli ospedali
generali  in  quanto  necessari alla particolare natura dell'ospedale
specializzato.