Art. 25.
            Ospedali per lungodegenti e per convalescenti

  Gli ospedali per lungodegenti e per convalescenti sono classificati
come ospedali di zona o provinciali in relazione alle indicazioni del
piano  regionale ospedaliero sulla base del numero dei posti letto di
cui   l'ospedale   dispone,   dell'hinterland  di  servizio,  nonche'
dell'organizzazione   tecnica   e   della   dotazione  strumentale  e
diagnostica posseduta.
  Gli  ospedali per lungodegenti e per convalescenti devono, inoltre,
possedere   ogni   altro  servizio  previsto  per  le  corrispondenti
categorie degli ospedali generali, in quanto necessari alla specifica
natura dell'ospedale.