Art. 29. (Ammissione degli invalidi in ospedali psichiatrici) L'onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili, affetti da infermita' mentale per causa di guerra, ammessi in ospedali psichiatrici, e' a carico dello Stato. Al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni interessate provvede l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, alla quale saranno anticipate le somme occorrenti con fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Le modalita' per l'ammissione degli invalidi negli ospedali psichiatrici, per l'anticipazione delle rette di degenza e per la presentazione, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dei relativi rendiconti, verranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la sanita'. Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo, verra' effettuata, a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo. Le amministrazioni interessate daranno notizia dell'ammissione in ospedali psichiatrici, sia alla competente direzione provinciale del tesoro, ai fini della ritenuta prevista dal comma precedente, sia all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, cui compete l'assistenza degli invalidi di guerra, per i relativi adempimenti amministrativi.