Art. 29.
        (Ammissione degli invalidi in ospedali psichiatrici)

  L'onere  per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili,
affetti  da  infermita'  mentale  per  causa  di  guerra,  ammessi in
ospedali psichiatrici, e' a carico dello Stato.
  Al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni interessate
provvede  l'Opera  nazionale  per  gli invalidi di guerra, alla quale
saranno  anticipate  le  somme  occorrenti  con  fondi  stanziati  in
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro.
  Le   modalita'  per  l'ammissione  degli  invalidi  negli  ospedali
psichiatrici,  per  l'anticipazione  delle  rette di degenza e per la
presentazione,  da  parte  dell'Opera  nazionale  per gli invalidi di
guerra,  dei  relativi rendiconti, verranno stabilite con decreto del
Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la sanita'.
  Durante  il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui
al primo comma del presente articolo, verra' effettuata, a cura delle
competenti   direzioni  provinciali  del  tesoro,  una  ritenuta  non
superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.
  Le  amministrazioni  interessate daranno notizia dell'ammissione in
ospedali  psichiatrici, sia alla competente direzione provinciale del
tesoro,  ai  fini  della  ritenuta prevista dal comma precedente, sia
all'Opera   nazionale   per  gli  invalidi  di  guerra,  cui  compete
l'assistenza  degli  invalidi  di  guerra, per i relativi adempimenti
amministrativi.