Art. 30.
(Ammissione degli invalidi minori   in  Istituti  di  rieducazione  e
                           qualificazione)

  L'ammissione  degli invalidi di guerra, di ambedue i sessi, di eta'
minore,  in  istituti  appositi,  che  ne  curino  la  rieducazione e
qualificazione  professionale in rapporto alle attitudini residue, e'
affidata  all'Opera  nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si
vale  del  concorso di enti giuridicamente riconosciuti che esplicano
attivita' rientranti nei fini del presente articolo.
  Per   i   minori   invalidi   di   la   categoria,   la  necessita'
dell'ammissione  negli  istituti  di rieducazione o qualificazione e'
presunta.
  Per  i  minori  ascritti  a categorie inferiori alla prima, l'Opera
nazionale   per   gli   invalidi  di  guerra  accerta  l'opportunita'
dell'ammissione dei medesimi nei suddetti istituti.
  Per  la scelta dell'istituto l'Opera nazionale per gli in validi di
guerra deve sentire il parere dei legali rappresentanti dell'invalido
minore.
  In   caso   di   ammissione   negli   istituti  di  rieducazione  e
qualificazione,  a  favore  dei  minori  invalidi,  e'  concessa  Una
indennita',  comprensiva  degli  eventuali assegni complementari e di
cura,  dell'importo  di lire 10.000 mensili da devolvere direttamente
all'Opera predetta.
  Nell'interesse  dei  minori  ammessi  in Istituti di rieducazione e
qualificazione,  il  trattamento  complessivo  di pensione di guerra,
detratto  l'assegno  di  cura,  o,  nella  misura corrispondente alla
indennita'  di  ricovero,  l'assegno  complementare,  per un terzo e'
corrisposto,  con  le  cautele  di  legge  e  salvo  il  disposto del
penultimo comma dell'articolo 23, ai legali rappresentanti dei minori
medesimi  e  per  due  terzi  e'  versato all'Opera nazionale per gli
invalidi  di  guerra  che  lo  amministra  in  conto  Separato  e  lo
corrisponde,  unitamente  agli  interessi maturati, quando l'invalido
esca  dall'istituto  di  rieducazione  o qualificazione, all'invalido
stesso,  se  ha  acquisito  la  capacita'  di agire, o ai suoi legali
rappresentanti.
  Agli  adempimenti  di  cui  al  quinto  e  sesto comma del presente
articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.