Art. 31. (Minori invalidi esclusi dall'ammissione in Istituti di rieducazione e qualificazione) All'ammissione dei minori invalidi in appositi istituti di rieducazione e qualificazione non si provvede: a) quando in rapporto alle loro condizioni fisiche, e' esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra l'opportunita' della rieducazione o qualificazione prevista nell'articolo 30;. b) quando i genitori o tutori dei minori diano, all'opera nazionale invalidi di guerra, la prova di essere in grado di provvedere essi stessi, in modo sufficiente, alla rieducazione o qualificazione dei minori e concretamente vi provvedano. Contro la decisione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, relativamente al disposto delle lettere a) e b) di cui al precedente comma e contro il provvedimento di ammissione agli istituti di rieducazione e qualificazione, quando l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra abbia omesso di sentire i legali rappresentanti degli invalidi o abbia provveduto in difformita' del loro parere, e' ammesso il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dei relativi provvedimenti.