Art. 31.
(Minori invalidi esclusi dall'ammissione  in Istituti di rieducazione
                          e qualificazione)

  All'ammissione   dei   minori  invalidi  in  appositi  istituti  di
rieducazione e qualificazione non si provvede:
    a)  quando  in  rapporto alle loro condizioni fisiche, e' esclusa
dall'Opera   nazionale   invalidi   di  guerra  l'opportunita'  della
rieducazione o qualificazione prevista nell'articolo 30;.
    b)  quando  i  genitori  o  tutori  dei  minori  diano, all'opera
nazionale  invalidi  di  guerra,  la  prova  di  essere  in  grado di
provvedere  essi  stessi,  in  modo  sufficiente, alla rieducazione o
qualificazione dei minori e concretamente vi provvedano.
  Contro  la  decisione  dell'Opera  nazionale  per  gli  invalidi di
guerra,  relativamente  al  disposto  delle lettere a) e b) di cui al
precedente  comma  e  contro  il  provvedimento  di  ammissione  agli
istituti  di  rieducazione e qualificazione, quando l'Opera nazionale
per  gli  invalidi  di  guerra  abbia  omesso  di  sentire  i  legali
rappresentanti  degli  invalidi o abbia provveduto in difformita' del
loro  parere, e' ammesso il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  entro  il termine di 60 giorni dalla notifica dei relativi
provvedimenti.