Art. 32.
(Amministrazione  di  assegni  da  parte dell'Opera nazionale per gli
       invalidi di guerra nell'interesse dei minori invalidi)

  Nel  caso  in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire
la  prova  di  cui  all'articolo  31, lettera b) e si oppongano senza
giustificato  motivo  all'ammissione  dei minori invalidi in appositi
Istituti  o, pur avendone la possibilita', in concreto non provvedano
alla  rieducazione  e  qualificazione  del  minore,  gli  assegni  di
superinvalidita',  complementare,  di  cura  e  di  cumulo, dovuti al
minore,  sono  versati, anziche' alle famiglie o ai tutori, all'Opera
nazionale per gli invalidi di guerra che li amministra nell'interesse
dei minori, fino all'eta' maggiore degli stessi.