Art. 16.
(Organi del collocamento:  Uffici  provinciali  del  lavoro  e  della
           massima occupazione - Commissioni provinciali)

  Il servizio del collocamento e' effettuato dagli uffici provinciali
del  lavoro  e  della  massima  occupazione,  che  si atterranno alle
graduatorie  e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per
il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma.
  E'  istituita  in  ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il
collocamento  obbligatorio,  composta  dal direttore dell'Ufficio del
lavoro   e   della  massima  occupazione,  che  la  presiede,  da  un
rappresentante   designato   da   ciascuna   delle   opere,   enti  e
associazioni,  di  cui  all'ultimo comma dell'articolo precedente, da
tre  rappresentanti  dei  lavoratori  e  da tre dei datori di lavoro,
designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative; e da un ispettore medico del lavoro.
  I  membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con
decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni.
  Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle
categorie  indicate  nel  titolo  I  della  presente  legge, dovranno
rivolgere  le  richieste  agli  uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione.
  Le  amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al
precedente  articolo  12  hanno  facolta'  di  scegliere  e  assumere
direttamente  i  lavoratori  appartenenti alle categorie indicate nel
titolo  I  della  presente  legge  iscritti  negli elenchi, e possono
altresi'  decidere,  in  caso  di  esaurimento degli aspiranti di una
categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti
  appartenenti    alle   altre   categorie,   secondo   un   criterio
  proporzionale.
Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori
di  concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con
la  vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o
comunque di beni, nonche' i qualificati e gli specializzati di cui al
terzo comma lettera b) e penultimo comma dell'articolo 14 della legge
29  aprile  1949, n. 264, eventualmente disponibili, negli elenchi di
cui all'articolo 19 della presente legge.
  L'avviamento  al  lavoro  degli  invalidi  di cui all'articolo 2 e'
effettuato,  per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore
della   presente   legge,   dalle  direzioni  provinciali  dell'Opera
nazionale  degli  invalidi  di  guerra  in  base a segnalazione degli
uffici  provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso
il  predetto  termine  tale avviamento verra' effettuato dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione.