Art. 17
     (Compiti della commissione provinciale per il collocamento
                            obbligatorio)

  La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:
    a)  approvare  le  graduatorie  per  l'avviamento al lavoro degli
iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19;
    b)    approvare   l'aggiornamento   trimestrale   degli   elenchi
provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;
    c)  decidere,  in  caso  di  esaurimento  degli  aspiranti di una
categoria,  per  la  copertura  dei  posti  disponibili con aspiranti
appartenenti  alle  altre  categorie,  tenendo  presente  in  sede di
assegnazione  di  detti  posti  nell'ambito  della  stessa  categoria
protetta  i  criteri  di preferenze stabiliti dall'articolo 15, comma
quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264;
    d)  nel  caso  che  la  determinazione  dei  posti disponibili da
assegnare  alle  singole categorie presso i singoli datori di lavoro,
dia  luogo  a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione
nel  limite  dell'aliquota  complessiva  riservata  per le assunzioni
obbligatorie;
    e)  esprimere  il  parere  sulle  domande di oblazione presentate
dalle aziende inadempienti;
    f)  esprimere  pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni
di  invalidi, presentate dalle aziende a norma dell'articolo 13 della
presente legge e sulla richiesta di compensazione territoriale di cui
all'articolo 21.