Art. 17 (Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio) La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di: a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19; b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge; c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenze stabiliti dall'articolo 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264; d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie; e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti; f) esprimere pareri sulle richieste di esonero dalle assunzioni di invalidi, presentate dalle aziende a norma dell'articolo 13 della presente legge e sulla richiesta di compensazione territoriale di cui all'articolo 21.