Art. 18.
                     (Sottocommissione centrale)

  Presso  la  commissione  centrale  per l'avviamento al lavoro e per
l'assistenza  ai  disoccupati  di  cui  all'articolo 1 della legge 29
aprile  1949,  n. 264, e' istituita una sottocommissione composta dal
direttore  generale  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale  preposto al servizio del collocamento, che la presiede, da 4
rappresentanti  dei  datori  di  lavoro  facenti parte della predetta
commissione   centrale,   da   un   rappresentante,  rispettivamente,
dell'Unione  nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale per
la   protezione   e  l'assistenza  dei  sordomuti,  dell'Associazione
nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, nonche'
da  un  rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni a
carattere  nazionale, con personalita' giuridica di diritto pubblico,
cui  e' affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e
vedove di cui alla presente legge.
  La sottocommissione ha il compito di:
    1)   esprimere   pareri   di  ordine  organizzativo,  tecnico  ed
amministrativo   sulla   disciplina  del  servizio  del  collocamento
obbligatorio  e  sulla  determinazione dei criteri che le commissioni
provinciali  debbono seguire ai fini delle precedenze nell'avviamento
al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge;
    2)  esprimere  pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi
sedi   o   stabilimenti   in   piu'  province  per  le  assunzioni  e
compensazioni territoriali previste dall'articolo 21.