Art. 18. (Sottocommissione centrale) Presso la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' istituita una sottocommissione composta dal direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preposto al servizio del collocamento, che la presiede, da 4 rappresentanti dei datori di lavoro facenti parte della predetta commissione centrale, da un rappresentante, rispettivamente, dell'Unione nazionale mutilati per servizio, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra, nonche' da un rappresentante di ciascuna delle opere, enti e associazioni a carattere nazionale, con personalita' giuridica di diritto pubblico, cui e' affidata istituzionalmente la tutela degli invalidi, orfani e vedove di cui alla presente legge. La sottocommissione ha il compito di: 1) esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento obbligatorio e sulla determinazione dei criteri che le commissioni provinciali debbono seguire ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro dei soggetti tutelati dalla presente legge; 2) esprimere pareri circa le autorizzazioni alle aziende aventi sedi o stabilimenti in piu' province per le assunzioni e compensazioni territoriali previste dall'articolo 21.