Art. 19.
                              (Elenchi)

  Presso  gli  uffici  provinciali  del lavoro sono istituiti elenchi
separati  per  le  singole  categorie degli invalidi di guerra, degli
invalidi  civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi
per  servizio,  degli  invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e
delle  vedove  di  caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei
profughi  che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione
conforme alle proprie capacita' lavorative.
  La   richiesta  di  iscrizione  e'  presentata  direttamente  dagli
interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'articolo 15,
ultimo  comma,  munita della necessaria documentazione concernente la
sussistenza  dei  requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno
titolo  al  collocamento  obbligatorio,  le  attitudini  lavorative e
professionali  del richiedente anche in relazione all'occupazione cui
aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione
legalizzata  di  un  ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido,
per  la  natura  e il grado della mutilazione o invalidita', non puo'
riuscire  di  pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni
di lavoro od alla sicurezza degli impianti.
  Negli  elenchi  di  cui  al primo comma del presente articolo sara'
fatta  particolare  menzione  degli  amputati  dell'arto  superiore o
inferiore,  ascritti  alle  categorie  seconda,  terza e quarta della
tabella  A  annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di
guerra  o  per  servizio,  e  delle minorazioni analoghe per le altre
categorie.
  La  compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione,
per  ciascuna  delle  categorie  degli aventi diritto, dei rispettivi
rappresentanti  facenti  parte  della  commissione provinciale di cui
all'articolo 16.