Art. 20. (Accertamento sanitario) L'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono chiedere che sia accertato che la natura e il grado dell'invalidita' non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti. L'accertamento sanitario di cui al precedente comma e' demandato ad un collegio medico, nominato dal prefetto, che ha sede presso l'ufficio provinciale sanitario e composto dal medico provinciale, che lo presiede, da un ispettore medico del lavoro, da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro e da un medico designato dall'associazione, opera od ente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15; il lavoratore puo' farsi assistere da un medico di fiducia. Lo stesso collegio medico di cui al precedente comma decide, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilita' dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente. Qualora il datore di lavoro, in attesa del giudizio del collegio medico, allontani dal lavoro l'invalido gia' assunto ovvero si rifiuti di assumerlo, e' tenuto a corrispondere a questi le retribuzioni perdute nel caso in cui il referto del collegio riesca favorevole all'invalido. In tale caso il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad assegnare all'invalido una occupazione compatibile con le sue condizioni fisiche. Fermo il disposto dell'articolo 2103 del codice civile, il datore di lavoro ha facolta' di adibire l'invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto purche' compatibili con le condizioni fisiche dell'invalido stesso. L'onere relativo e' a carico del datore di lavoro o dell'associazione di categoria del richiedente la visita.