Art. 21.
                   (Denunce delle aziende private)

  Tutti  i  datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della
presente  legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di
luglio di ciascun anno, all'ufficio provinciale del lavoro competente
per territorio un prospetto recante:
    a)  l'indicazione  del numero complessivo del personale impiegato
alle  loro  dipendenze,  distinto  per  stabilimenti, per sesso e per
categorie di mestiere;
    b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto
al  collocamento  obbligatorio,  che si trovano alle loro dipendenze,
precisando  per  ciascuno  il  giorno di assunzione e la categoria di
appartenenza.
  Le  aziende,  che  hanno la sede principale in una provincia e sedi
secondarie  e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette
all'osservanza  della presente legge, dovranno fare le denunce di cui
al  presente  articolo,  distintamente  per  le  singole province, ai
competenti  uffici  provinciali  del  lavoro,  e  complessivamente al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  Il  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, valutata in
ogni  singola provincia l'entita' numerica dei mutilati e invalidi ed
altri  aventi  diritto  al collocamento obbligatorio, puo', dopo aver
sentito le commissioni per il collocamento obbligatorio delle singole
province  interessate,  autorizzare,  su  loro motivata e documentata
richiesta,  le  aziende private che svolgono attivita' in piu' di una
provincia  ad  assumere,  nella  provincia  o nelle province indicate
nella  richiesta  stessa,  un  numero  di mutilati e invalidi e degli
altri  aventi  diritto  superiore  a  quello  prescritto, portando la
eccedenza  a  compenso  del  minor  numero  di minorati assunti nelle
altre.
  La  compensazione  territoriale di cui al comma precedente ha luogo
di  diritto  per  il personale dipendente da amministrazioni, enti ed
aziende  pubbliche  di  cui  al  precedente  articolo  1, a carattere
nazionale o aventi uffici in piu' province.