Art. 21. (Denunce delle aziende private) Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno, all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio un prospetto recante: a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere; b) l'indicazione nominativa degli invalidi e altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno di assunzione e la categoria di appartenenza. Le aziende, che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre province, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denunce di cui al presente articolo, distintamente per le singole province, ai competenti uffici provinciali del lavoro, e complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola provincia l'entita' numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, puo', dopo aver sentito le commissioni per il collocamento obbligatorio delle singole province interessate, autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le aziende private che svolgono attivita' in piu' di una provincia ad assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre. La compensazione territoriale di cui al comma precedente ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui al precedente articolo 1, a carattere nazionale o aventi uffici in piu' province.