Art. 22.
                    (Denunce degli enti pubblici)

  Le  amministrazioni  dello  Stato e degli enti pubblici a carattere
nazionale  e  interprovinciale  soggetti a vigilanza governativa sono
tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo
18, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, un prospetto da
cui  risulti  il  numero  dei  posti di organico di ciascun gruppo di
personale  di  ruolo e il numero del personale non di ruolo, distinto
per  categoria,  e, in correlazione, il numero degli invalidi e degli
altri  aventi  diritto  al  collocamento  obbligatorio  in  servizio,
corredati di un elenco nominativo degli assunti.
  Gli  enti  pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra alle
commissioni  per  il collocamento obbligatorio della provincia, entro
la cui circoscrizione provinciale essi operano.