Art. 10. Organizzazione funzionale delle divisioni, sezioni, servizi speciali, tra loro affini e complementari I sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza. Le amministrazioni ospedaliere possono realizzare, nell'ambito di ciascun ospedale, strutture organizzative a tipo dipartimentale tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, al fine della loro migliore efficienza operativa, dell'economia di gestione e del progresso tecnico e scientifico. La organizzazione di tali strutture e' deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente e la direzione delle stesse e' affidata ad un comitato del quale fanno parte il direttore sanitario, i primari, gli aiuti capi di sezione e di servizi autonomi, e una rappresentanza degli aiuti ed assistenti nella proporzione stabilita per il consiglio dei sanitari dall'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.