Art. 10.
Organizzazione funzionale delle divisioni, sezioni, servizi speciali,
                   tra loro affini e complementari

  I sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.
  Le amministrazioni ospedaliere possono realizzare, nell'ambito di
ciascun  ospedale,  strutture organizzative a tipo dipartimentale tra
le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, al fine della
loro  migliore  efficienza operativa, dell'economia di gestione e del
progresso tecnico e scientifico.
  La  organizzazione di tali strutture e' deliberata dal consiglio di
amministrazione  dell'ente e la direzione delle stesse e' affidata ad
un  comitato del quale fanno parte il direttore sanitario, i primari,
gli aiuti capi di sezione e di servizi autonomi, e una rappresentanza
degli   aiuti  ed  assistenti  nella  proporzione  stabilita  per  il
consiglio  dei sanitari dall'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n.
132.