Art. 11.
                   Sezioni di assistenza neonatale

  Nelle  divisioni  di ostetricia degli ospedali generali regionali e
provinciali  e'  ubicata,  in  locali  limitrofi alle sale di degenza
ostetrica,   una  sezione  della  divisione  di  pediatria  a  questa
aggregata  o  autonoma,  a  seconda  delle  necessita',  destinata ad
accogliere i neonati, per accertamenti, cura ed assistenza.
  Negli ospedali generali di zona, l'assistenza neonatale e' affidata
alla  divisione  o  sezione  di  pediatria,  indipendentemente  dalla
costituzione di una sezione presso la divisione di ostetricia.
  Il  personale  sanitario  ausiliario  delle  sezioni  di assistenza
neonatale  e'  costituito  da  vigilatrici d'infanzia o puericultrici
nella  proporzione  complessiva  di  una  per  ogni  cinque culle per
neonati.
  Per  i  neonati  immaturi devono essere organizzati presidi di cura
intensiva  nelle  divisioni  di  pediatria  degli  ospedali  generali
regionali  o  provinciali,  negli  ospedali  pediatrici specializzati
regionali   e  provinciali,  nelle  sezioni  autonome  di  assistenza
neonatale  degli  ospedali  ostetrici specializzati regionali e nelle
cliniche   ostetriche   o   pediatriche   universitarie,  secondo  le
prescrizioni del piano regionale ospedaliero.
  Gli  ospedali  nei  quali  non  e' prevista l'assistenza ai neonati
immaturi devono provvedere all'immediato trasferimento di questi alla
piu' prossima unita' di cura intensiva per immaturi.
  Per  l'assistenza  ai  neonati  immaturi deve essere costituita una
adeguata  dotazione  organica di medici specialisti in pediatria e di
vigilatrici  d'infanzia  o  infermiere professionali specializzate in
pediatria, in numero tale da assicurare un turno di assistenza pari a
420 minuti per ogni neonato immaturo nelle ventiquattro ore.