Art. 11. Sezioni di assistenza neonatale Nelle divisioni di ostetricia degli ospedali generali regionali e provinciali e' ubicata, in locali limitrofi alle sale di degenza ostetrica, una sezione della divisione di pediatria a questa aggregata o autonoma, a seconda delle necessita', destinata ad accogliere i neonati, per accertamenti, cura ed assistenza. Negli ospedali generali di zona, l'assistenza neonatale e' affidata alla divisione o sezione di pediatria, indipendentemente dalla costituzione di una sezione presso la divisione di ostetricia. Il personale sanitario ausiliario delle sezioni di assistenza neonatale e' costituito da vigilatrici d'infanzia o puericultrici nella proporzione complessiva di una per ogni cinque culle per neonati. Per i neonati immaturi devono essere organizzati presidi di cura intensiva nelle divisioni di pediatria degli ospedali generali regionali o provinciali, negli ospedali pediatrici specializzati regionali e provinciali, nelle sezioni autonome di assistenza neonatale degli ospedali ostetrici specializzati regionali e nelle cliniche ostetriche o pediatriche universitarie, secondo le prescrizioni del piano regionale ospedaliero. Gli ospedali nei quali non e' prevista l'assistenza ai neonati immaturi devono provvedere all'immediato trasferimento di questi alla piu' prossima unita' di cura intensiva per immaturi. Per l'assistenza ai neonati immaturi deve essere costituita una adeguata dotazione organica di medici specialisti in pediatria e di vigilatrici d'infanzia o infermiere professionali specializzate in pediatria, in numero tale da assicurare un turno di assistenza pari a 420 minuti per ogni neonato immaturo nelle ventiquattro ore.