Art. 7.
             Attribuzioni dei primari, aiuti, assistenti

  L'organizzazione  sanitaria dell'ospedale si articola in divisioni,
sezioni e servizi speciali.
  La  divisione  e'  diretta da un primario, coadiuvato da aiuti e da
assistenti.
  Il  primario vigila sull'attivita' e sulla disciplina del personale
sanitario,  tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo assegnato alla
sua divisione o servizio, ha la responsabilita' dei malati, definisce
i  criteri  diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli
aiuti  e  dagli  assistenti,  pratica  direttamente  sui  malati  gli
interventi diagnostici e curativi che ritenga di non affidare ai suoi
collaboratori,  formula  la  diagnosi  definitiva,  provvede a che le
degenze  non  si  prolunghino  oltre il tempo strettamente necessario
agli  accertamenti  diagnostici  ed alle cure e dispone la dimissione
degli  infermi,  e'  responsabile  della  regolare compilazione delle
cartelle   cliniche,   dei   registri   nosologici   e   della   loro
conservazione,  fino  alla  consegna  all'archivio centrale; inoltra,
tramite  la  direzione  sanitaria,  le  denunce  di legge; pratica le
visite  di  consulenza  richieste  dai  sanitari di altre divisioni o
servizi;   dirige   il  servizio  di  ambulatorio,  adeguandosi  alle
disposizioni  ed  ai turni stabiliti dal direttore sanitario; cura la
preparazione   ed   il   perfezionamento   tecnico-professionale  del
personale   da  lui  dipendente  e  promuove  iniziative  di  ricerca
scientifica esercita le funzioni didattiche a lui affidate.
  L'aiuto  collabora  direttamente  con il primario nell'espletamento
dei  compiti a questo attribuiti; ha la responsabilita' delle sezioni
affidategli e coordina l'attivita' degli assistenti; risponde del suo
operato al primario.
  L'aiuto  sostituisce  il primario in caso di assenza, impedimento o
nei  casi  di  urgenza. Tra piu' aiuti della stessa divisione o dello
stesso  servizio  la  sostituzione  del primario spetta all'aiuto con
maggiori titoli.
  L'assistente  collabora  con  il  primario  e  con l'aiuto nei loro
compiti;  ha  la  responsabilita' dei malati a lui affidati; risponde
del  suo  operato  all'aiuto e al primario; provvede direttamente nei
casi di urgenza.
  In  caso  di  assenza  o di impedimento dell'aiuto, le sue funzioni
sono esercitate dall'assistente con maggiori titoli o dall'assistente
di turno.
  Ai   fini   delle   sostituzioni   di   cui  ai  commi  precedenti,
l'amministrazione,  all'inizio  di  ogni  anno,  formula per ciascuna
divisione  o  servizio  e in relazione ai titoli posseduti da ciascun
aiuto  o assistente, da valutarsi in conformita' ai criteri stabiliti
dalla  legge  per i rispettivi concorsi di assunzione, la graduatoria
dei predetti sanitari.
  La   direzione  sanitaria,  sentiti  i  primari  interessati  e  il
consiglio  dei  sanitari,  assicura  la  continuita'  dell'assistenza
medica   per   divisione   o   gruppi   di   divisioni   affini   con
l'organizzazione  di  un servizio di guardia e, per casi particolari,
di  pronta  disponibilita'  adeguata  ai bisogni ed alle peculiarita'
delle   prestazioni   nonche'   al   tipo   ed   alla  organizzazione
dell'ospedale.